Possono usufruire del superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica i seguenti soggetti che sostengono le spese per la realizzazione degli interventi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di
impresa, arti o professioni; - i condomìni;
- gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque
denominati e gli enti con le stesse finalità sociali che
rispondono ai requisiti della legislazione europea sull’in house
providing per gli interventi su immobili di loro proprietà o
gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale
pubblica; - le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli
interventi sugli immobili da esse posseduti e assegnati ai
propri soci; - organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale del terzo
settore; - associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), ma
solo per gli interventi su immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.